di Paolo Bertoli1
Le società fiduciarie hanno ormai raggiunto la veneranda età di 80 anni. Pur tuttavia continuano a essere soggetti conosciuti solo dagli addetti ai lavori.
La loro nascita risale a un periodo controverso della storia del nostro Paese. Infatti, la principale norma che tratta questo particolare tipo di società risale a una legge promulgata nel 1939, cioè in pieno periodo di leggi razziali e collaterali inibizioni ai commerci.
Con questa legge il Legislatore di allora introduceva, di fatto, uno dei primi casi di separazione della proprietà sostanziale (rimanente in capo al fiduciante) e di intestazione formale (trasferita in capo alla fiduciaria).
Lo stesso nome assegnato dal Legislatore metteva in evidenza il concetto di fiducia quale condizione indispensabile per poter bene amministrare cose altrui. Troviamo moltissimi scritti riguardanti il concetto giuridico della fiducia. Un istituto molto antico, già presente in epoca romana e della cui qualificazione civilistica si discute da tempo.
È interessante osservare che il Legislatore del 1939, proprio per offrire ai terzi le necessarie garanzie, non si limitò a prevedere una struttura professionalmente qualificata, ma impose su di essa un regime di controllo pubblico affidato all’ex Ministero delle Corporazioni (oggi MISE).
Ci si potrebbe domandare se oggi queste società siano ancora utili, soprattutto considerando che la normativa UE impone agli Stati Membri, con finalità di prevenzione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, una piena trasparenza dei titolari effettivi dei rapporti bancari e fiduciari. La risposta è certamente affermativa.
Il negozio fiduciario consente infatti, attraverso lo strumento giuridico del mandato fiduciario, di rispondere a molte esigenze, in un contesto di stretta sorveglianza da parte delle autorità di vigilanza, in condizioni di assenza di conflitto di interessi e quindi di indipendenza e massima riservatezza. Proviamo a fare qualche esempio concreto, anche se certamente non esaustivo, delle attività che le società fiduciarie possono svolgere nell’interesse dei fiducianti:
– assumere il ruolo di trustee o di protector (guardiano) di un trust;
– assistere il trustee nell’amministrazione dei beni in trust;
– offrire idonee garanzie nei contratti, che prevedano una verificata condizione (ad esempio, il trasferimento di azioni condizionato al pagamento del prezzo pattuito);
– dare certezza al rispetto di patti parasociali (ad esempio, una obbligazione di look-up che impedisca la vendita di un pacchetto azionario per un dato periodo di tempo);
– costituire attraverso contratti di escrow garanzie a favore di terzi;
– amministrare patrimoni esteri rendendo più semplici gli adempimenti tributari (ad esempio, quando la fiduciaria assume il ruolo di sostituto di imposta o per evitare di dover evidenziare da parte del contribuente la sua posizione estera attraverso la compilazione del quadro RW);
– amministrare un patrimonio indiviso nell’interesse degli eredi;
– costituire e amministrare dei fondi destinati ai figli, anche con l’utilizzo di altri strumenti giuridici, quali ad esempio quelli che prevedono vincoli di destinazione;
– collaborare nella messa a punto di patti di famiglia e di mandati di affidamento fiduciario per l’amministrazione di fondi speciali come previsto dalla Legge “Dopo di Noi”;
– curare il rimpatrio di patrimoni esteri dei soggetti che ritrasferiscono in Italia la loro residenza fiscale, predisponendo gli adempimenti tributari previsti dalla legge italiana;
– consolidare le relazioni riguardanti la gestione di patrimoni affidati a più intermediari, anche per conseguire i risparmi fiscali consentiti dalle norme (account aggregation);
– amministrare partecipazioni, beni mobili e immobili, opere d’arte, patrimoni di fondazioni e di enti, patrimoni privati, diritti, brevetti;
-amministrare polizze vita;
– assistere i fiducianti nella messa a punto degli strumenti giuridici più opportuni nei passaggi generazionali; – effettuare controlli sulle attività di gestione svolte da gestori professionali e da banche;
– misurare i rischi di portafogli finanziari;
– rappresentare azionisti e obbligazionisti;
– gestire rapporti con le clearing house e con gli intermediari autorizzati per conto delle società emittenti;
– offrire assistenza societaria operativa, anche attraverso servizi di outsourcing, in relazione alla tenuta delle assemblee sociali, alle comunicazioni ai soci e agli azionisti, alla tenuta del libro soci;
– amministrare piani di incentivazione e stock option per i manager apicali;
– offrire servizi correlati a operazioni di quotazione e di delisting;
– amministrare offerte pubbliche di acquisto (OPA);
– assistere gli emittenti nell’assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico;
– curare la predisposizione dei prospetti informativi per operazioni straordinarie;
– svolgere, nell’interesse di famiglie, tutte le attività tipiche di un multi family office;
– effettuare controlli contabili e attività di revisione, predisponendo perizie e relazioni;
– asseverare piani economici e finanziari nell’ambito di operazioni di project financing (al riguardo è opportuno evidenziare che il Codice degli appalti pubblici qualifica le società fiduciarie tra i soggetti abilitati al rilascio delle prescritte autorizzazioni);
– svolgere attività di due diligence nell’ambito di operazioni di merger & acquisition;
– svolgere compiti di “esecutore testamentario”.
In definitiva, possiamo constatare che la missione che il Legislatore assegnò alle società fiduciarie nel 1939 conferma la sua attualità, ovvero quella di operare in modo fiduciario, indipendente e vigilato, garantendo competenza e personalizzazione, per essere il “consulente” familiare di fiducia, coinvolto nella gestione di tutte le attività e le decisioni riguardanti la famiglia.
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(1) CEO Widar Trust
Articolo pubblicato sulla rivista ANDAF Magazine di ottobre 2020