Seppur lentamente, sta prendendo corpo la nuova disciplina relativa agli obblighi di pubblicità dei c.d. Titolari Effettivi. Gli Amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private dovranno comunicare le informazioni sulla Titolarità Effettiva delle società ed enti entro il prossimo 30 aprile, salvo proroga, che al momento sembra probabile. Scadenza analoga è prevista per i Trust.
È quanto prevede la bozza del Decreto in merito all’istituendo Registro dei Titolari Effettivi licenziato dal Garante della Privacy ma attualmente al vaglio del Consiglio di Stato per il previsto parere.
Alla data di redazione del presente articolo l’impianto normativo non è al momento ancora completato.
Sulla base degli elementi disponibili si descrive di seguito la probabile struttura.
La “Titolarità Effettiva”
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera pp) del D. Lgs. 231/2007, il Titolare Effettivo è «la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita».
Per le società di capitali, la Titolarità Effettiva è attribuita dalla normativa a tutte le persone fisiche che detengano oltre il 25% del capitale, o che comunque controllino la società in virtù dei voti in assemblea ordinaria (maggioranza o “influenza dominante”) o di vincoli contrattuali. Se tali criteri non consentono di identificare in modo univoco i Titolari Effettivi, occorre indicare i Titolari di “Rappresentanza Legale, Amministrazione o Direzione” della società.
Per le altre persone giuridiche private – quali ad esempio fondazioni o associazioni e comitati riconosciuti – la Titolarità Effettiva è di fondatori, beneficiari e Titolari di “Rappresentanza Legale, Amministrazione o Direzione”. Per i Trust e istituti affini, di disponenti, fiduciari, guardiani o di chi esercita in ultima istanza il controllo o i diritti di proprietà sui beni segregati.
A chi si applica l’obbligo di comunicazione?
L’obbligo di comunicazione del o dei Titolari Effettivi riguarderà le imprese dotate di personalità giuridica (S.r.l., cooperative, S.p.A. e S.a.p.a.), persone giuridiche private (associazioni riconosciute e fondazioni), Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini al Trust tenuti all’iscrizione in una sezione speciale. L’obbligo dovrà essere assolto dagli Amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, dal Fondatore (se ancora in vita) nelle fondazioni oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, dai fiduciari dei Trust o di istituti giuridici affini. L’obbligo di comunicazione dovrà essere assolto con comunicazione all’ufficio del Registro delle Imprese attraverso la Comunicazione Unica d’Impresa, per la loro iscrizione e conservazione presso il Registro delle Imprese.
I dati e le informazioni comunicati al Registro Imprese sono resi disponibili per un periodo di 10 anni, in apposite sezioni dello stesso Registro.
I dati da comunicare
La comunicazione in merito ai dati della Titolarità Effettiva riguarda:
– i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come Titolare Effettivo, comunicazioni queste che riguardano tutte le società, gli enti e i Trust;
– per le imprese dotate di personalità giuridica l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come Titolare Effettivo e ove il Titolare Effettivo non sia individuato in relazione all’entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo ovvero in ultima istanza i poteri di rappresentanza legale amministrazione o direzione dell’ente;
– per le persone giuridiche private, il codice fiscale e anche – nel caso di eventuali successive variazioni – la denominazione dell’ente, la sede legale e – ove diversa da quella legale – la sede amministrativa dell’ente, l’ indirizzo di posta elettronica certificata;
– per i Trust il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni, la denominazione del Trust o dell’istituto giuridico affine, la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del Trust o dell’istituto giuridico.
Altresì, da comunicare saranno le ragioni per le quali l’accesso ai dati e alle informazioni sulla Titolarità Effettiva esporrebbe il Titolare Effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia etc. (art. 21, c. 2, lett. f).
Infine, la comunicazione sarà da accompagnare alla Dichiarazione di Responsabilità e Consapevolezza (ex DPR 445/2000) in ordine alle sanzioni previste dalla Legislazione Civile e Penale in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
Variazioni e conferme annuali
Nel caso di variazione dei dati, i soggetti di cui sopra dovranno provvedere alla comunicazione al Registro entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione. Tale termine vale anche per le imprese di nuova costituzione e decorre dalla data di costituzione.
I dati e le informazioni fornite devono essere confermate dai soggetti delegati alla prima comunicazione anno per anno. Per la conferma annuale dei dati e delle informazioni il termine decorrerà dall’ultima conferma annuale effettuata, ovvero dalla comunicazione della loro variazione se successiva.
L’accesso alle Autorità
L’accesso al Registro è consentito:
(a) al MEF, alle Autorità di vigilanza di settore (quali, ad esempio, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS, COVIP, AGCM, ANAC), all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria), alla DIA (Direzione Investigativa Antimafia), alla Guardia di Finanza nelle funzioni di polizia valutaria, senza alcuna restrizione;
(b) alla Direzione NazionaleAntimafia e Antiterrorismo;
(c) all’Autorità Giudiziaria;
(d) alle Autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, quali ad esempio la Guardia di Finanza nelle funzioni di polizia tributaria e l’Agenzia delle Entrate, per il perseguimento di tale finalità.
L’accesso a pagamento
Le informazioni attinenti alla Titolarità Effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private saranno accessibili sia ai soggetti obbligati che al pubblico dietro il pagamento dei diritti di segreteria. Risulteranno accessibili il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il Paese di residenza e la cittadinanza del Titolare Effettivo, e le condizioni da cui deriva lo status di Titolare Effettivo.
Anche le informazioni sulla Titolarità Effettiva dei Trust saranno accessibili solo a pagamento, ma in questi casi l’accesso sarà consentito solo sulla base di richieste motivate (in relazione ai presupposti di cui all’art. 21 del D. Lgs. 231/07, comma 4, lett d-bis).
L’iscrizione dei Trust nel Registro delle Imprese
A monte della comunicazione relativa ai Titolari Effettivi, e come presupposto logico-giuridico di tale obbligo, la normativa dispone innanzitutto che i Trust «sono tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese» (nuovo testo dell’art. 21, terzo comma, D. Lgs. 231/2007).
La medesima norma precisa che gli obblighi in questione riguardano i Trust «produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali». Si tratta dei Trust, anche esteri, che generino redditi imponibili in Italia, a prescindere se tali redditi siano tassati in capo al Trust (Trust c.d. “opaco”) oppure in capo ai beneficiari di questo (Trust c.d. “trasparente”). Istituti affini ai Trustsono soggetti al medesimo obbligo, ma solo se residenti o “stabiliti” in Italia. Si tratta in particolare dei vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c., anche se il DM contiene una definizione ampia che non limita l’ambito di applicazione della normativa all’art. 2645-ter c.c.
Il sistema di interconnessione (Regolamento UE 2021/369)
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione del 1° marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 71/11 del 2 marzo 2021, stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei Registri Centrali di cui alla Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Il predetto Regolamento – che entrerà in vigore il prossimo 23 marzo 2021 – detta le specifiche tecniche e le procedure per il sistema di interconnessione dei Registri Nazionali Centrali (BORIS) dei titolari effettivi di società e di Trust e istituti giuridici affini al Trust di cui agli artt. 30 e 31 della IV Direttiva Antiriciclaggio (UE) 2015/849. L’interconnessione avverrà attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall’art. 22, par. 1, della Direttiva (UE) 2017/11322.
Pertanto, mediante l’utilizzo del numero di iscrizione nazionale e, se diverso, del numero di registrazione della società, sarà possibile rintracciare società, Trust e istituti giuridici affini.
Gli Stati Membri potranno autonomamente decidere di non indicare il numero d’iscrizione nazionale per i Trust o gli istituti giuridici affini; tale deroga trova applicazione limitatamente a un periodo di 5 anni, decorrente dalla data nella quale diventa operativo il BORIS.
Le informazioni minime obbligatorie possono essere ampliate da ciascun Stato Membro con informazioni aggiuntive, che con riguardo al Titolare Effettivo devono comprendere almeno la data di nascita o le informazioni di contatto conformemente alla normativa sulla privacy.
Il Regolamento specifica, infine, che le informazioni minime obbligatorie sono quelle di cui agli artt. 30, par. 5, ultima frase e 31, par. 4, comma 3 della IV Direttiva: nome, mese, anno di nascita, Paese di residenza, cittadinanza del Titolare Effettivo, così come natura ed entità dell’interesse beneficiario detenuto.
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Articolo pubblicato sulla rivista ANDAF Magazine di aprile 2021